Il nuovo super Ecobonus al 110% consente di migliorare la classe energetica della propria abitazione senza sborsare un euro, ricevendo anche un bonus aggiuntivo. 

Vi spieghiamo quali sono i requisiti per accedervi.

Con le nuove disposizioni del “Decreto Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio, sarà possibile migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione gratis. Anzi, ricevendo persino in regalo il 10% aggiuntivo delle spese. Un provvedimento senza precedenti che cambia in meglio le condizioni – già estremamente convenienti – del vecchio Ecobonus al 50 o al 65%, che resta comunque sfruttabile per i lavori non compresi nel nuovo super incentivo.

 

Ma c’è di più. È stata reintrodotta, infatti, la possibilità per i privati di optare, in sostituzione del credito d’imposta, di uno sconto immediato in fattura da parte del fornitore delle opere, pari al 100% del costo complessivo: in questo caso non si sborsa nulla e il costo totale viene anticipato dal fornitore (es. installatore, idraulico, ecc.) che, a sua volta, diviene titolare del credito fiscale del cliente e che potrà portarlo in detrazione o cedere il credito al fornitore che si rende disponibile o alle banche. Anche il privato potrà cedere il credito alle banche, per esempio per rimborsare il prestito che verrà utilizzato per pagare la nostra impresa.

a chi è destinato Il nuovo super Ecobonus?

Innanzitutto, la maxi-agevolazione è riservata ai contribuenti Irpef proprietari di unità adibite ad abitazioni principali e ai condomìni.

QUALI SONO I BENEFICI DEL nuovo super Ecobonus?

Per quanto riguarda gli interventi ammissibili alla maxi detrazione, c’è una condizione importante: è necessario che ci sia il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, oppure, ove questo non sia possibile per le caratteristiche dell’immobile, si deve ottenere la classe energetica più alta possibile.
Il passaggio di classe energetica deve essere certificato attraverso la presentazione dell’Attestato di prestazione energetica (ante e post operam).
Ricordiamo che le classi energetiche degli edifici sono dieci, dalla G, la meno efficiente, fino all’A4. Ma questa non è l’unica limitazione.

Per accedere all’Ecobonus al 110%, infatti, nei lavori deve essere obbligatoriamente previsto uno di questi interventi:

1. Isolamento termico dell’involucro edilizio tramite cappotto termico, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; Il limite di spesa è di 60.000 euro per le abitazioni familiari e di 60.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari nel caso di condomìni;

2. sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione classe A oppure a pompa di calore (solo pompe di calore nel caso delle abitazioni unifamiliari), compresi gli impianti ibridi e geotermici, con limite di spesa di 30.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari nel caso di condomìni.

 

Riassumendo: solo facendo almeno uno dei due interventi sopra descritti che accedono da soli al super Ecobonus si possono far rientrare nel perimetro del 110% anche tutti gli altri eventuali interventi previsti dal vecchio Ecobonus (per esempio il solare termico, gli impianti di ventilazione meccanica controllata, ecc).

 

Sempre se fatti in concomitanza con uno dei due interventi principali, sono detraibili al 110% anche i costi per:

1. Istallazione di pannelli fotovoltaici (con tetto si spesa di 48.000 euro e vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale);

2. installazione di impianti di accumulo elettrico da abbinare agli impianti fotovoltaici;

3. Istallazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche;

4. impianti di microcogenerazione;

5. Rifacimento delle facciate.

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